Gli strumenti di pianificazione e tutela rivestono un ruolo fondamentale nelle politiche di difesa e conservazione dell’habitat in quanto grazie ad esempio ai regimi autorizzatori è possibile apportare un controllo preventivo alle attività e sono inoltre funzionali per far conoscere preventivamente alle amministrazioni locali gli effetti che le attività provocheranno sull’ambiente.
I controlli previsti da tali regimi possono essere effettuati da tutte le forze dell'ordine e dai vari enti autorizzati come l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Regione Toscana (ARPAT). Ciononostante, nell’ordinamento italiano si riscontra l’assenza di strumenti che permettano di verificare l'effettività dei controlli. Questi ultimi spesso sono percepiti, sia in ambito pubblico che privato, come una voce di spesa onerosa e non come una risorsa. Ne consegue quindi una disomogeneità a livello comunitario delle politiche di controllo, che spesso si abbina a una riduzione, finanche a una eliminazione di queste voci di spesa, con ripercussioni non trascurabili per la tutela dell’ambiente..
La legislazione italiana negli anni ha introdotto strumenti specifici per la sorveglianza ambientale quali il VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e il VAS
(Valutazione Ambientale Strategica). Si tratta di procedure tra loro complementari in quanto sono riferite a realtà diverse, ovvero il VIA riguarda le grandi opere edilizie, le centrali nucleari, le raffinerie, le grandi centrali termoelettriche, etc. mentre il VAS ha per oggetto atti generali, cioè le ragioni pubbliche per la tutela dell’ambiente. Entrambe sono regolate dal Codice dell'Ambiente del 2006 (Decreto legislativo
03.04.2006 n. 152) che ha come intento quello di semplificare e unificare la normativa ambientale per renderla più leggibile e meno ripetitiva , come enunciato all’art. 2, comma 2.
Nonostante tale proposito, il Codice dell’Ambiente trova un suo limite nell’azione di coordinamento con le norme non incluse che legiferano in materia di difesa del suolo, inquinamento idrico, tutela delle acque e desertificazione.
I più importanti strumenti di tutela in materia ambientale sono:
1) La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è uno strumento autorizzatorio di supporto decisionale tecnico-amministrativo finalizzato ad effettuare un controllo preventivo sull'impatto ambientale di grandi opere. Questo procedimento è delineato dalla Direttiva 85/337/CEE (aggiornata dalle Direttive
97/11/CEE e 2003/35/CE) che in Italia è stata introdotta con la legge dell’8 Luglio
1986 n. 349 e con i successivi decreti ne è stato regolato il funzionamento. Alla procedura di VIA sono sottoposti i progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale rilevante come raffinerie, centrali termiche, acciaierie, impianti chimici, dighe etc.
L’autorità competente a livello nazionale è il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, affiancato dal Ministro dei Beni e le Attività Culturali per gli aspetti archeologici e paesaggistici.
La procedura si svolge in varie fasi, la prima delle quali consiste nella presentazione, da parte del soggetto costruttore alle autorità competenti, di un progetto con allegato lo Studio di Impatto Ambientale e contestuale pubblicazione attraverso i principali mezzi di informazione in modo da consentire a qualsiasi soggetto interessato di esprimere la propria opinione entro un termine di 30 giorni dalla pubblicazione. Il procedimento si conclude con l’emanazione di un provvedimento contenente prescrizioni e raccomandazioni delle quali il proponente deve tenere conto nelle successive fasi di costruzioni. Compito dell’amministrazione è controllare che vengano seguite le regole prescritte.
La VIA è pertanto uno strumento finalizzato a migliorare la trasparenza nelle decisioni amministrative, realizzare la sostenibilità verificando che il progetto abbia il minor impatto ambientale possibile, prevenire il danno ambientale, favorire la partecipazione dei cittadini al procedimento e proteggere la qualità della vita.
2) La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali finalizzato ad accertare che quest'ultime vengano incluse in modo completo ed appropriato durante la fase decisionale.
La VAS diventa quindi un elemento costruttivo, gestionale e di monitoraggio, che consta di varie fasi:
o elaborazione dei dati di riferimento, degli obiettivi, delle finalità e delle priorità;
o bozza di proposta di sviluppo con l’individuazione delle varie alternative con allegata la valutazione ambientale;
o integrazione dei risultati della valutazione nella decisione definitiva in merito ai piani ed ai programmi.
Le suddette fasi di cui è composta la VAS devono essere pianificate attraverso una chiara definizione degli obiettivi, la costruzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare e la garanzia di un’intensa collaborazione tra le autorità ambientali.
3) L’ Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) autorizza la messa in attività di un impianto o di parte di esso solo sotto determinate condizioni che devono garantire l'adempimento della direttiva comunitaria 2008/1/CE (conosciuta anche come “direttiva IPPC”) del Parlamento e del Consiglio Europeo del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento.
4) Il danno ambientale è uno strumento civilistico di tutela residuale in quanto esso si attua nel momento in cui il pericolo è già stato tramutato in danno in altre parole quando la tutela preventivamente attuata non è risultata essere sufficiente. Nel caso in cui vi siano attività che mettano a rischio l’ambiente l'amministrazione chiede al soggetto responsabile di rimuovere il pericolo e ripristinare ove possibile la situazione iniziale. Se il pericolo invece di essere rimosso dovesse trasformarsi in danno, l’amministrazione locale può costituirsi parte civile in un processo penale.
5) Le ordinanze di necessità e urgenza sono disciplinate solo in parte dal Codice dell'Ambiente. Esse si caratterizzano per il fatto di essere utilizzate per fronteggiare situazioni straordinarie, e per questo motivo sono provvedimenti amministrativi atipici. Questo strumento è regolato da singole norme di settore, l'ordinanza infatti può derogare alle leggi ed avere un contenuto atipico che deve essere reso noto ai destinatari ed ha una durata determinata nel tempo. I requisiti di questa tipologia di ordinanze sono l'inderogabilità rispetto alle norme costituzionali e comunitarie e l’ adeguatezza alla situazione cui si applicano, da cui può derivare la derogabilità dalle leggi ordinarie solo per lo stretto necessario.
6) Le norme tecniche si differenziano dalle giuridiche perché hanno un contenuto tecnico-scientifico che descrive la messa in opera di un attività. Sono stabilite nella loro maggioranza a livello comunitario e l'ordinamento interno in larga parte le recepisce con ambiti di discrezionalità contenendole nei regolamenti. Le norme sono contenute nei trattati internazionali o sono elaborate da strutture tecniche del ministero affiancato ad agenzie del settore come ad esempio l’APAT (Agenzia Protezione Ambiente e per i servizi Tecnici) nel diritto comunitario, nella legislazione statale e regionale, regolano la tutela dell’ambiente ed hanno caratteristiche di:
- Generalità – sta ad indicare che la norma giuridica non si rivolge ad uno o più soggetti determinati ma ad una pluralità indeterminata di soggetti;
- Astrattezza per astrattezza si indica una norma che non si riferisce a singole ad una classe di fattispecie ed è, quindi, applicabile ad una pluralità indeterminata;
- Obbligatorietà – per obbligatorietà si intende che la norma deve essere rispettata obbligatoriamente.
L'astrattezza e la generalità di una norma sono strettamente collegate tra di loro e rispondono ad una triplice esigenza: contenere tutte le possibili combinazioni e varianti che possono verificarsi nella realtà, assicurare uniformità di disciplina e parità di trattamento.
Un ultimo strumento a disposizione dell'ordinamento sono le sanzioni. Esse si dividono in sanzioni amministrative e penali a seconda della gravità del danno arrecato. Le sanzioni amministrative sono irrogate dall'amministrazione competente ed il soggetto ricevente può pagarle o ricorrere al giudice amministrativo. Le sanzioni penali invece vengono assegnate dal giudice dopo un processo dove vieni formulata un imputazione.
Oltre agli strumenti di tutela sopra descritti rivestono un ruolo molto importante gli strumenti di pianificazione gestiti per lo più dalla Protezione Civile.